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Condizioni generali di VERLYON s. r. o. Versione 1.6, in vigore dal 1° ottobre 2026. Queste condizioni si applicano a ogni contratto che concludiamo con un cliente. Si tratta di una traduzione italiana dell'originale slovacco (Všeobecné obchodné podmienky); in caso di divergenze prevale la versione slovacca (punto 2.4). La versione breve in parole chiare si trova alla pagina Come lavoriamo.

Articolo I. Disposizioni introduttive

1.1 Le presenti condizioni generali (le «CG») disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti nella fornitura di servizi da parte di:

Ragione sociale
VERLYON s. r. o.
Sede
Ulica I. Krasku 3033/8, 984 03 Lučenec, Slovacchia
Numero d'impresa (IČO)
57 618 844
Codice fiscale (DIČ)
2122855427
Numero IVA
SK2122855427 (registrata ai sensi del § 7a della legge slovacca sull'IVA; la società non è soggetta all'IVA)
Iscrizione
Registro di commercio del Tribunale distrettuale di Banská Bystrica, sezione Sro, iscrizione n. 55935/S
Organo statutario
Nikolas Belko, amministratore
E-mail
info@verlyon.ch

(il «Fornitore»).

1.2 L'altra parte contraente è indicata nelle presenti CG come il «Cliente». Il Fornitore e il Cliente sono indicati insieme come le «parti».

1.3 Il Fornitore non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. Tutti i prezzi indicati nel contratto e nelle presenti CG sono prezzi finali.

1.4 Le presenti CG costituiscono parte integrante di ogni contratto concluso tra le parti (il «Contratto»). Concludendo il Contratto, il Cliente conferma di aver letto le presenti CG e di accettarle.

1.5 In caso di contrasto tra il Contratto e le presenti CG, prevale il Contratto.

1.6 Il Fornitore può modificare unilateralmente le presenti CG. Una modifica non riguarda i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova versione, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo II. Natura del rapporto e diritto applicabile

2.1 Il Cliente dichiara di concludere il Contratto nell'ambito della propria attività imprenditoriale e di non agire come consumatore.

2.2 Ai sensi del § 262 cpv. 1 del Codice di commercio slovacco, le parti convengono che il loro rapporto contrattuale è disciplinato dal Codice di commercio (legge n. 513/1991 Racc., nella versione vigente).

2.3 I rapporti giuridici non disciplinati dal Contratto né dalle presenti CG sono regolati dal diritto della Repubblica slovacca.

2.4 Il Contratto è concluso in lingua slovacca, salvo diverso accordo tra le parti. Se il Contratto è redatto in più lingue, prevale la versione slovacca.

2.5 Le controversie sono decise dai tribunali della Repubblica slovacca.

2.6 Nessun rapporto con consumatori. Le presenti CG si applicano solo ai rapporti con parti che non agiscono come consumatori: aziende, persone giuridiche, associazioni, comuni e altre parti che concludono il Contratto nell'ambito della loro attività. Non si applicano a un contratto con un consumatore; in tal caso il Fornitore utilizza condizioni separate per i consumatori, conformi alla legge slovacca n. 108/2024 Racc. sulla protezione dei consumatori e alle disposizioni del Codice civile sui contratti con i consumatori.

Articolo III. Conclusione del Contratto e forma degli atti giuridici

3.1 Il Contratto è concluso per iscritto.

3.2 Le parti convengono che la forma scritta è rispettata anche da un Contratto firmato a mano e consegnato all'altra parte in qualsiasi riproduzione elettronica, in particolare come scansione, fotografia o file PDF, per e-mail o con un altro mezzo elettronico concordato tra le parti.

3.3 Una copia consegnata in questo modo ha lo stesso effetto giuridico di un originale cartaceo; la forma scritta è rispettata ai sensi del § 40 cpv. 4 del Codice civile. Le parti convengono che tale copia costituisce prova sufficiente del contenuto dell'atto giuridico e che nessuna di esse ne contesterà la validità a causa della sua forma o del modo di consegna. Lo stesso vale per aggiunte, allegati, ordini e verbali di collaudo.

3.3.1 Il punto 3.3 non pregiudica il diritto di una parte di contestare l'autenticità di una firma o una modifica del contenuto di un documento. Le parti prendono atto che tale diritto non può essere escluso per accordo.

3.3.2 Ciascuna parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto che venga redatto e consegnato un originale cartaceo del Contratto o di un altro atto giuridico; l'altra parte vi provvede entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

3.4 I punti 3.2 e 3.3 non si applicano alla disdetta, al recesso dal Contratto e alla dichiarazione di scadenza anticipata; questi devono essere consegnati anche su carta per raccomandata.

Articolo IV. Consegna dei documenti

4.1 I documenti relativi al Contratto sono consegnati agli indirizzi e-mail indicati nell'intestazione del Contratto.

4.2 Un documento si considera consegnato il giorno del suo invio a tale indirizzo e-mail, indipendentemente dal fatto che il destinatario lo abbia effettivamente letto.

4.3 Ciascuna parte comunica senza indugio e per iscritto all'altra ogni cambiamento del proprio indirizzo e-mail. Finché il cambiamento non è comunicato, i documenti sono consegnati all'indirizzo originario.

4.4 I documenti di cui al punto 3.4 sono consegnati anche per raccomandata alla sede della parte iscritta nel registro in cui figura (registro di commercio, registro delle imprese artigiane, registro delle organizzazioni senza scopo di lucro e registri simili). Se una parte non è iscritta in alcun registro di questo tipo, sono consegnati alla sede indicata nell'intestazione del Contratto.

4.4.1 Momento della consegna. L'obbligo di consegnare un documento ai sensi del punto 4.4 è adempiuto quando il destinatario accetta l'invio, quando ne rifiuta l'accettazione, oppure il giorno in cui l'invio torna al mittente come non recapitabile, anche perché il destinatario è sconosciuto o non lo ha ritirato entro il termine di giacenza.

Articolo V. Prezzo e condizioni di pagamento

5.1 Il prezzo è stabilito nel Contratto o nel suo allegato.

5.2 Le fatture sono pagabili entro 7 giorni dalla data di emissione, salvo diversa disposizione del Contratto. Una fattura si considera pagata il giorno in cui l'intero importo fatturato è accreditato sul conto del Fornitore.

5.3 Le fatture sono emesse e inviate elettronicamente all'indirizzo e-mail del Cliente. Il Cliente accetta questa modalità di fatturazione.

5.4 I lavori oltre il volume concordato sono fatturati alla tariffa oraria stabilita nel Contratto, per ogni ora iniziata. Il Fornitore esegue tali lavori solo dopo l'approvazione scritta preventiva del Cliente.

5.5 Interessi di mora. Se il Cliente è in ritardo con un pagamento, il Fornitore ha diritto a interessi di mora pari al tasso principale di rifinanziamento della Banca centrale europea vigente il primo giorno di ritardo, maggiorato di 9 punti percentuali all'anno, ai sensi del § 369 cpv. 2 del Codice di commercio e del regolamento del governo slovacco n. 21/2013 Racc.

5.6 Risarcimento forfettario delle spese. Oltre agli interessi di mora, il Fornitore ha diritto a un risarcimento forfettario di 40 € per le spese di recupero di un credito ai sensi del § 369c del Codice di commercio, senza dover dimostrare di aver sostenuto spese. Il diritto sorge una sola volta per ogni singolo credito scaduto; la riemissione di una fattura, un sollecito o qualsiasi richiesta ripetuta per lo stesso credito non fa sorgere un ulteriore diritto.

5.7 Il Cliente non può compensare unilateralmente i propri crediti con i crediti del Fornitore, né trattenere un pagamento per aver fatto valere pretese per difetti.

Articolo VI. Collaborazione del Cliente

6.1 Il Cliente fornisce al Fornitore tutta la collaborazione necessaria per la corretta esecuzione del Contratto, in particolare consegna testi, immagini, loghi, dati di accesso e altro materiale richiesto entro i termini concordati nel Contratto.

6.2 Proroga dei termini. I termini del Fornitore sono prorogati di conseguenza, e il Fornitore non è in ritardo, nei casi seguenti:

  • il Cliente è in ritardo nella sua collaborazione, per la durata di tale ritardo;
  • correzioni e giri di commenti secondo l'articolo VII, per il tempo dalla ricezione delle richieste del Cliente alla loro integrazione;
  • una richiesta di modifica o un successivo cambiamento del brief da parte del Cliente, per un tempo proporzionato all'entità della modifica;
  • il lavoro è sospeso secondo il punto 6.6, per la durata della sospensione.

6.2.1 Su richiesta, il Fornitore comunica al Cliente la nuova data di consegna prevista.

6.3 Se il Cliente non fornisce la sua collaborazione neppure entro un termine supplementare di 30 giorni dalla consegna di una richiesta scritta, il Fornitore può fatturare il lavoro effettivamente svolto fino a quel momento e recedere dal Contratto. Gli acconti e i pagamenti già effettuati sono imputati a tale fattura; un'eventuale eccedenza è restituita al Cliente entro 15 giorni, salvo diversa disposizione del Contratto.

6.4 Avviso di istruzioni inadeguate (§ 551 del Codice di commercio). Se il Fornitore constata che istruzioni del Cliente, oppure oggetti o materiali da lui forniti, sono inadeguati o possono portare a una prestazione difettosa, lo segnala per iscritto al Cliente. Se il Cliente insiste sulla propria istruzione nonostante l'avviso, il Fornitore non risponde delle conseguenze. Un avviso per e-mail rispetta la forma scritta.

6.5 Il Cliente è responsabile dell'esattezza, completezza, veridicità e integrità di tutto il materiale che fornisce al Fornitore, compreso il fatto che il suo utilizzo non violi diritti di terzi.

6.6 Diritto di sospendere il lavoro. Il Fornitore può sospendere il lavoro se il Cliente è in ritardo:

  • nel pagamento di un acconto, di una rata o di una fattura scaduta di oltre 10 giorni;
  • nella consegna di materiale o di altra collaborazione concordata di oltre 10 giorni;
  • nell'approvazione del lavoro o di una sua parte, quando l'approvazione è necessaria per proseguire.

6.6.1 Il Fornitore comunica per iscritto la sospensione al Cliente indicandone il motivo. La sospensione dura finché il motivo non viene eliminato.

6.6.2 Una sospensione secondo il punto 6.6 non costituisce una violazione del Contratto da parte del Fornitore. Durante la sospensione il Fornitore non è in ritardo.

6.6.3 Ripresa del lavoro. Eliminato il motivo della sospensione, il Fornitore prosegue il lavoro. La data di consegna è prorogata della durata della sospensione e di un tempo che tenga conto di un'eventuale variazione nel frattempo della capacità del Fornitore; il Fornitore comunica la nuova data senza indebito ritardo, al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'eliminazione del motivo.

Articolo VII. Consegna e collaudo

7.1 Il lavoro si considera completato e consegnato quando è messo a disposizione del Cliente ed è firmato un verbale di collaudo.

7.1.1 I difetti minori non impediscono il collaudo. Difetti minori e dettagli non ultimati che non impediscono un uso corretto del lavoro per lo scopo concordato non sono motivo per rifiutare il collaudo né per trattenere in tutto o in parte il prezzo. In questa misura le parti derogano al § 537 cpv. 3 del Codice di commercio.

7.1.2 Tali difetti sono elencati nel verbale di collaudo e il Fornitore li elimina entro un termine ragionevole adeguato alla loro natura, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dal collaudo, salvo diverso accordo tra le parti. Il diritto del Fornitore al prezzo non ne è pregiudicato.

7.1.3 Un difetto essenziale è un difetto che impedisce l'uso del lavoro per lo scopo concordato, in particolare quando il lavoro nel suo insieme non funziona oppure non funziona una funzione espressamente indicata come essenziale nel Contratto o nel suo allegato.

7.2 Collaudo tacito. Se entro 7 giorni dalla comunicazione verificabile del Fornitore che il lavoro è completato e disponibile il Cliente non solleva obiezioni scritte e motivate in modo concreto, il lavoro si considera collaudato senza riserve.

7.2.1 Il collaudo tacito non si applica se il Cliente non ha ottenuto l'accesso al lavoro, o se il lavoro non funzionava in misura tale da consentirne la valutazione.

7.2.2 Il collaudo tacito non comporta la rinuncia alle pretese per difetti occulti che il Cliente non poteva rilevare in tale termine con ragionevole diligenza.

7.3 Correzioni. Il prezzo comprende 2 giri di correzioni. Una correzione è una modifica nell'ambito del design approvato e del volume concordato. Ulteriori giri di correzioni sono fatturati alla tariffa oraria secondo il punto 5.4.

7.3.1 Che cos'è un giro di correzioni. Un giro di correzioni è un elenco completo e consolidato delle richieste del Cliente, consegnato al Fornitore in un solo giro di commenti ed entro il termine stabilito a tale scopo.

7.3.2 Le richieste consegnate dopo che il Fornitore ha iniziato a lavorare al giro precedente sono considerate un ulteriore giro di correzioni oppure, se vanno oltre il volume concordato, una richiesta di modifica secondo il punto 7.4.

7.3.2.1 Al momento della messa a disposizione del lavoro, il Fornitore comunica al Cliente il termine per la consegna dell'elenco consolidato delle richieste; in mancanza, il termine è di 7 giorni.

7.3.3 L'eliminazione di un difetto non è una correzione. L'eliminazione di un difetto, ossia di uno scostamento del lavoro dal Contratto o dalla specifica concordata, non è una correzione. Non consuma un giro di correzioni ed è eseguita gratuitamente per il Cliente.

7.4 Richiesta di modifica. La richiesta di nuove funzionalità, di modifica della struttura o dell'architettura dell'informazione, di cambiamento del concetto o di ampliamento del volume non è una correzione. È una richiesta di modifica ed è sempre fatturata separatamente alla tariffa oraria, previa approvazione.

7.5 Tempi di reazione. Il Fornitore conferma la ricezione di una richiesta e inizia a lavorarci entro i seguenti tempi:

  • un guasto che impedisce il funzionamento del lavoro: entro 24 ore;
  • una richiesta o domanda ordinaria: entro 2 giorni lavorativi.

Si tratta di tempi per l'inizio del lavoro, non per il suo completamento. Il tempo di completamento dipende dalla natura e dalla gravità della richiesta.

Articolo VIII. Diritto d'autore e licenze

8.1 Deroga secondo la legge sul diritto d'autore. Salvo diversa disposizione del Contratto, le parti convengono espressamente, ai sensi del § 90 cpv. 4 in combinato disposto con il § 91 cpv. 4 della legge slovacca n. 185/2015 Racc., che i diritti patrimoniali su qualsiasi programma informatico, banca dati e opera cartografica creati nell'ambito del Contratto sono esercitati dal Fornitore, e che il Cliente acquisisce solo una licenza nella misura prevista dal Contratto e dalle presenti CG.

8.2 Modalità d'uso, estensione, territorio, durata ed esclusività della licenza sono stabilite nel Contratto secondo il tipo di lavoro fornito.

8.3 Trasferimento differito dei diritti. Salvo diversa disposizione del Contratto, la licenza ed eventuali diritti sul lavoro passano al Cliente solo il giorno in cui l'intero prezzo concordato è accreditato sul conto del Fornitore. Fino ad allora, un uso commerciale del lavoro da parte del Cliente costituisce un'ingerenza non autorizzata nel diritto d'autore.

8.3.1 Il punto 8.3 non si applica ai lavori pagati mensilmente, per i quali la licenza è concessa per la durata del servizio e pagata in modo continuativo; estensione e durata della licenza sono stabilite dal Contratto.

8.3.2 I test sono consentiti. Prima del pagamento del prezzo, il Cliente può visionare, testare e approvare internamente il lavoro, anche dando accesso alle persone coinvolte nell'approvazione. Tale uso non costituisce un'ingerenza non autorizzata.

8.4 Conseguenze dell'uso non autorizzato: pretese legali. L'uso del lavoro senza una licenza valida, dopo la fine della licenza o oltre la sua estensione costituisce un'ingerenza non autorizzata nel diritto d'autore. Il Fornitore ha diritto alle pretese di cui al § 58 cpv. 1 della legge n. 185/2015 Racc. (legge sul diritto d'autore), in particolare alla cessazione dell'ingerenza e della sua ripetizione, all'eliminazione delle sue conseguenze a spese dell'autore della violazione, al risarcimento del danno e alla restituzione dell'arricchimento indebito.

8.5 Penale contrattuale per uso non autorizzato. Ai sensi dei §§ da 300 a 302 del Codice di commercio, le parti convengono che, in caso di uso non autorizzato secondo il punto 8.4, il Fornitore ha diritto a una penale contrattuale pari al doppio del compenso che sarebbe stato dovuto per una licenza regolare relativa all'estensione e al periodo d'uso, ma almeno a 500 €. Per i lavori pagati mensilmente, la penale corrisponde al doppio del canone mensile per ogni mese iniziato di uso non autorizzato.

8.6 Le parti convengono espressamente che il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione dell'arricchimento indebito rimane integralmente accanto alla penale contrattuale, anche per un importo superiore a quest'ultima.

8.7 Nessuna sublicenza né cessione. Salvo diversa disposizione del Contratto, il Cliente non può concedere a terzi il consenso all'uso del lavoro (sublicenza) né cedere la licenza senza il consenso scritto preventivo del Fornitore (§ 72 della legge sul diritto d'autore).

8.8 Diritti del Fornitore sulle proprie soluzioni. Le parti distinguono due categorie di risultati:

  • Prestazione individuale: un'opera creata esclusivamente per il Cliente secondo il suo brief, in particolare un design grafico, un layout, illustrazioni e testi individuali creati per il suo progetto. I diritti spettano al Cliente nella misura prevista dal Contratto.
  • Soluzioni di uso generale del Fornitore: soluzioni tecniche, componenti, moduli, librerie, modelli, script, configurazioni, procedure, metodi e know-how esistenti o creati successivamente, non legati esclusivamente al Cliente e utilizzabili per lavori per altri. I diritti spettano esclusivamente al Fornitore.

8.8.1 Il Fornitore conserva tutti i diritti sulle proprie soluzioni di uso generale secondo il punto 8.8, compreso il diritto di usarle, modificarle e svilupparle senza limiti e ripetutamente nei lavori per terzi, senza limitazioni di tempo, territorio o quantità e senza ulteriori pretese del Cliente.

8.8.2 Il fatto che una soluzione di uso generale sia stata usata o adattata nel lavoro per il Cliente non conferisce al Cliente alcun diritto su di essa oltre alla licenza necessaria per l'uso del lavoro. La licenza concessa al Cliente non ne è pregiudicata.

8.8.3 Se una soluzione di uso generale fa parte del lavoro consegnato, il Cliente acquisisce su di essa una licenza non esclusiva nella misura necessaria per l'uso, il funzionamento e lo sviluppo di tale lavoro; non può tuttavia separarla e usarla autonomamente, concederla in sublicenza o cederla a terzi come prodotto o modello autonomo.

8.9 Componenti di terzi. Il lavoro può contenere componenti di terzi (sistemi, temi, plugin, caratteri, immagini) soggetti alle proprie condizioni di licenza. Il Fornitore concede al Cliente diritti su tali componenti solo nella misura in cui li ha acquisiti egli stesso.

Articolo IX. Responsabilità per i contenuti

9.1 Il Cliente è il gestore del sito web ed è il solo responsabile dei suoi contenuti, compresi testi, immagini, offerte, prezzi, condizioni commerciali e trattamento dei dati personali dei visitatori.

9.2 Posizione del Fornitore riguardo ai contenuti. Riguardo ai contenuti, il Fornitore è esclusivamente un fornitore di spazio tecnico e un appaltatore che agisce su istruzione del Cliente. Il Fornitore non sorveglia i contenuti e non è tenuto a verificarli attivamente né a ricercare fatti che indichino un'attività illecita.

9.2.1 Rapporto con la legislazione. Le parti prendono atto che la posizione del Fornitore nei confronti di terzi e delle autorità è disciplinata dalla legislazione direttamente applicabile, in particolare dagli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali), e che tale posizione non può essere creata né esclusa per accordo tra le parti. Il presente articolo disciplina solo i diritti e gli obblighi reciproci delle parti e la ripartizione delle responsabilità tra di esse.

9.3 Rimozione di contenuti illeciti. Se il Fornitore viene a conoscenza di contenuti che possono essere illeciti o violare diritti di terzi, può rimuoverli o disabilitarne l'accesso senza indebito ritardo, oppure sospendere il funzionamento del sito, senza responsabilità verso il Cliente e senza che il Cliente abbia diritto a un risarcimento o a una riduzione del prezzo. Il Fornitore informa il Cliente di tale misura senza indebito ritardo e ne indica il motivo.

9.4 Manleva. Il Cliente si impegna a tenere indenne integralmente il Fornitore da tutte le multe, sanzioni, danni, pagamenti e costi, comprese le spese legali, che il Fornitore sostiene a causa dei contenuti del sito, del materiale fornito dal Cliente o delle attività del Cliente.

Articolo X. Sicurezza e interventi di terzi

10.1 Il Cliente protegge i dati di accesso a lui assegnati e non li comunica a terzi senza il consenso scritto preventivo del Fornitore.

10.2 Il Cliente è responsabile degli interventi sul lavoro eseguiti da lui stesso o da un terzo che agisce per suo conto. L'eliminazione delle conseguenze di tali interventi è fatturata alla tariffa oraria.

10.3 Attacchi informatici. Il Fornitore non risponde dei danni causati da un intervento non autorizzato di un terzo sul lavoro o sui sistemi su cui funziona, in particolare da un attacco informatico, un'intrusione, un codice malevolo o un uso improprio dei dati di accesso del Cliente. In tal caso il Fornitore ripristina il lavoro dall'ultimo backup disponibile; i lavori oltre il ripristino sono fatturati alla tariffa oraria.

10.4 Il punto 10.3 non si applica se il danno deriva da una violazione degli obblighi del Fornitore, in particolare se il Fornitore non ha eseguito i backup o gli aggiornamenti concordati, o se l'intervento del terzo è stato reso possibile da un'azione o un'omissione del Fornitore stesso. In tal caso il Fornitore risponde secondo la legge e secondo l'articolo XII.

Articolo XI. Responsabilità per difetti e garanzia

11.1 Il Fornitore è responsabile che il lavoro, al momento della consegna, abbia le caratteristiche concordate nel Contratto.

11.2 Il Cliente segnala i difetti senza indebito ritardo dopo averli scoperti, per iscritto e con una descrizione concreta del difetto, compresi i passaggi che lo provocano.

11.3 Non costituiscono difetti:

  • una richiesta che va oltre il volume concordato del lavoro;
  • uno scostamento del lavoro dalle aspettative del Cliente, se il lavoro corrisponde al design approvato e al verbale di collaudo;
  • un malfunzionamento causato da un intervento del Cliente o di un terzo;
  • un malfunzionamento causato da contenuti o materiale forniti dal Cliente;
  • un malfunzionamento causato da azioni o interruzioni di terzi, in particolare del fornitore del server, del registrar del dominio o dei fornitori di plugin e servizi di terzi;
  • un'interruzione dovuta a forza maggiore;
  • un malfunzionamento derivante da un cambiamento in un ambiente di terzi avvenuto dopo la consegna.

11.4 Il Fornitore elimina un difetto entro un termine ragionevole adeguato alla sua natura e gravità.

Articolo XII. Portata dell'impegno e limitazione della responsabilità

12.1 A che cosa si impegna il Fornitore. Il Fornitore si impegna a consegnare il lavoro con diligenza professionale, nel volume concordato ed entro i termini concordati.

12.2 Che cosa il Fornitore espressamente non garantisce. Il Fornitore non garantisce e non è responsabile:

  • del raggiungimento di determinati risultati commerciali, di marketing o economici, in particolare numero di visite, posizioni nei motori di ricerca, conversioni, ordini o fatturato;
  • della disponibilità ininterrotta del lavoro;
  • della disponibilità, del funzionamento, dei cambiamenti di condizioni o delle decisioni di terzi, in particolare dei fornitori di server, dei registrar di domini, delle piattaforme pubblicitarie e dei fornitori di plugin;
  • delle conseguenze di cambiamenti della legislazione, degli standard tecnici o di ambienti di terzi intervenuti dopo la consegna del lavoro.

12.3 Prevedibilità del danno (§ 379 del Codice di commercio). Considerati la natura del lavoro, il suo prezzo, il suo volume e i rischi connessi, le parti dichiarano congiuntamente di aver previsto alla conclusione del Contratto, come possibile conseguenza di una violazione degli obblighi del Fornitore, un danno fino al prezzo complessivo concordato nel Contratto e, per i lavori pagati mensilmente, fino alla somma dei canoni mensili di dodici mesi. Un danno superiore a tale importo non è stato previsto dalle parti alla conclusione del Contratto e non poteva esserlo alla luce delle circostanze allora note.

12.4 Danni indiretti e consequenziali. Le parti dichiarano altresì congiuntamente di non aver previsto, alla conclusione del Contratto, il mancato guadagno, la perdita di un'opportunità commerciale, la perdita di reputazione, la perdita o il danneggiamento di dati né altri danni indiretti e consequenziali come possibile conseguenza di una violazione degli obblighi.

12.5 Rapporto con il § 386 cpv. 1 del Codice di commercio. I punti 12.3 e 12.4 non costituiscono una rinuncia al diritto al risarcimento del danno né una rinuncia a una pretesa prima della violazione di un obbligo ai sensi del § 386 cpv. 1 del Codice di commercio. Sono esclusivamente un accordo delle parti sull'entità del danno prevedibile ai sensi del § 379 del Codice di commercio, che la legge consente alle parti.

12.6 Eccezioni. I punti da 12.2 a 12.4 non si applicano:

  • ai danni causati intenzionalmente;
  • ai danni causati per colpa grave;
  • ai danni alla vita e alla salute;
  • ai casi in cui la legge non consente di limitare l'entità del risarcimento.

12.7 Clausola di salvaguardia. Se una disposizione del presente articolo risulta invalida, inefficace o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni del Contratto e delle presenti CG; nella misura interessata, la responsabilità del Fornitore è allora disciplinata dalla legge.

Articolo XIII. Riservatezza e divieto di storno

13.1 Le parti si impegnano a mantenere riservati tutti i fatti di cui vengono a conoscenza in relazione al Contratto e che costituiscono un segreto commerciale ai sensi del § 17 del Codice di commercio o informazioni riservate.

13.2 L'obbligo di riservatezza permane per 3 anni dopo la fine del Contratto.

13.3 Divieto di storno. Durante il Contratto e per 12 mesi dopo la sua fine, il Cliente non avvicina né direttamente né indirettamente dipendenti o collaboratori del Fornitore con un'offerta di collaborazione o di impiego al di fuori del Fornitore.

13.4 Per ogni singola violazione degli obblighi di cui ai punti da 13.1 a 13.3, l'altra parte ha diritto a una penale contrattuale di 1000 €. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eccedente la penale.

Articolo XIV. Referenze e menzione dell'autore

14.1 Il Cliente concede al Fornitore il diritto di citarlo come referenza, in particolare utilizzando la sua ragione sociale, il suo logo e anteprime del lavoro consegnato nel portfolio del Fornitore, sul suo sito web e nei suoi materiali promozionali, compresi i social media.

14.2 Il Cliente può revocare questo diritto in qualsiasi momento per iscritto; la revoca ha effetto entro 30 giorni dalla sua consegna.

14.2.1 Durata dopo la fine del Contratto. Il diritto di cui al punto 14.1 permane dopo la fine del Contratto per il lavoro consegnato durante la sua durata. Il Cliente può revocarlo anche dopo la fine del Contratto, alle condizioni del punto 14.2.

14.3 Il Cliente accetta la menzione «Web: VERLYON», con un link al sito del Fornitore, nel piè di pagina del sito consegnato. La menzione può essere rimossa di comune accordo.

Articolo XV. Protezione dei dati personali

15.1 Se, nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore tratta dati personali per conto del Cliente, il Fornitore agisce come responsabile del trattamento e il Cliente come titolare ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

15.2 Le condizioni del trattamento sono stabilite nel documento «Accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 RGPD» nella versione in vigore il giorno della conclusione del Contratto, che costituisce un allegato del Contratto e parte integrante delle presenti CG. Il Fornitore lo consegna al Cliente insieme alle presenti CG.

15.3 Il Cliente è responsabile della liceità del trattamento dei dati personali, dell'informazione degli interessati e dell'esistenza di una base giuridica per il trattamento.

Articolo XVI. Forza maggiore

16.1 Nessuna parte risponde dell'inadempimento di un obbligo a causa di circostanze che escludono la responsabilità ai sensi del § 374 del Codice di commercio.

16.2 Tali circostanze comprendono in particolare catastrofi naturali, guerra o conflitti terroristici, epidemie, interruzioni estese dell'energia elettrica o delle comunicazioni elettroniche, decisioni delle autorità e attacchi informatici su larga scala contro l'infrastruttura di terzi.

16.3 La parte colpita da tale circostanza ne informa l'altra parte senza indebito ritardo.

Articolo XVII. Durata e cessazione

17.1 Le modalità e i motivi di cessazione del Contratto sono stabiliti nel Contratto secondo il tipo di lavoro fornito.

17.2 Sopravvivenza di disposizioni. Le parti convengono che le disposizioni del Contratto e delle presenti CG relative al prezzo e alla sua scadenza, alla decadenza dal beneficio del termine, alle penali contrattuali, alla riservatezza, al divieto di storno, alla responsabilità per i contenuti e alla manleva, al diritto d'autore e alle licenze nonché alla risoluzione delle controversie restano in vigore dopo la fine del Contratto, anche in caso di recesso.

17.3 Nessuna restituzione delle prestazioni. In deroga al § 351 cpv. 2 del Codice di commercio, le parti convengono che le prestazioni fornite fino all'efficacia del recesso non sono restituite se il recesso è stato causato dal Cliente. In tal caso i pagamenti effettuati costituiscono il compenso per le prestazioni fornite fino alla fine del Contratto.

17.3.1 Il punto 17.3 non si applica se il Contratto è terminato per un motivo imputabile al Fornitore, in particolare per disdetta del Fornitore senza violazione del Cliente, o per recesso del Cliente a causa di una violazione essenziale del Fornitore. In tal caso il conteggio segue il Contratto; se il Contratto non lo prevede, il Fornitore ha diritto a un compenso per le prestazioni effettivamente fornite e l'eventuale eccedenza dei pagamenti effettuati è restituita al Cliente entro 15 giorni.

17.3.2 Se il Contratto contiene proprie regole di conteggio in caso di cessazione, queste prevalgono sui punti 17.3 e 17.3.1.

17.4 Il recesso dal Contratto non pregiudica il diritto del Fornitore al pagamento dei crediti scaduti e anticipatamente esigibili né il diritto al risarcimento del danno.

Articolo XVIII. Disposizioni finali

18.1 Termine di prescrizione. Il termine di prescrizione è di 4 anni ai sensi del § 397 del Codice di commercio.

18.2 Cessione. Il Cliente non può cedere a terzi i propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto senza il consenso scritto preventivo del Fornitore.

18.3 Clausola di salvaguardia. Se una disposizione del Contratto o delle presenti CG diventa invalida, inefficace o inapplicabile, la validità delle altre disposizioni non ne è pregiudicata. Le parti sostituiscono tale disposizione con una che si avvicini il più possibile all'intento originario.

18.4 Intero accordo. Il Contratto, insieme alle presenti CG e agli allegati, costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce tutte le precedenti intese orali e scritte.

18.5 Modifiche. Il Contratto può essere modificato solo con aggiunte scritte; si applica per analogia la forma di cui all'articolo III.

18.5.1 Che cosa si può concordare per e-mail. Senza un'aggiunta scritta si possono concordare per e-mail: la pianificazione di lavori oltre il volume concordato e la loro approvazione secondo il punto 5.4; l'approvazione di modifiche concrete al lavoro; la modifica del volume di gestione nell'ambito del Contratto; il cambio della persona di contatto. Tali intese non modificano il prezzo, la durata né alcun altro contenuto del Contratto.

18.5.2 Che cosa non si può concordare per e-mail. Una modifica del prezzo, della durata, dell'oggetto del Contratto o della variante scelta; richiede un'aggiunta scritta. Disdetta, recesso e dichiarazione di scadenza anticipata sono consegnati secondo il punto 3.4.

18.6 Le presenti CG entrano in vigore il 1° ottobre 2026.

VERLYON s. r. o., Condizioni generali, versione 1.6, in vigore dal 1° ottobre 2026